Smarrimento Targa Auto e Moto: Cosa Fare?

Come comportarsi in caso di smarrimento targa, che sia dell’automobile o della moto?

Il Codice della strada prevede che tutti i nostri veicoli, che siano auto a metano, a benzina o gas, per poter circolare liberamente, debbano essere muniti di una targa contenente i dati di immatricolazione: così sulle auto la targa deve comparire sia anteriormente che posteriormente, sulle moto solo posteriormente.

Tuttavia, come anticipato in apertura, potrebbe capitare di incappare nello smarrimento della targa anteriore, posteriore o entrambe le targhe, oppure che quest’ultima ci venga rubata.

smarrimento targa

A quel punto sorgerebbero alcune domande: cosa si deve fare in tal caso? E il veicolo può circolare anche senza targa?

In queste righe vi forniremo tutte le indicazioni da seguire nel caso vi trovaste, per qualsiasi motivo, sprovvisti della targa della vostra auto o moto.

Dunque continuate a leggere e addentratevi nella nostra guida dedicata al caso della perdita di questa importante componente del veicolo!

Re-immatricolazione e re-iscrizione del veicolo al PRA

In caso di smarrimento o furto della targa (ma anche in caso di distruzione della stessa) le procedure da seguire sono quelle stabilite dall’art. 102 del Codice della strada.

La prima cosa da fare è denunciare entro 48 ore l’accaduto alle autorità, siano esse carabinieri o polizia.

A presentare la denuncia deve essere l’intestatario della carta di circolazione del veicolo. Successivamente, trascorsi quindici giorni dalla denuncia senza che la targa sia stata ritrovata, l’intestatario deve richiedere alla Motorizzazione Civile una nuova immatricolazione del veicolo, con relativa re-iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La richiesta di re-immatricolazione può essere presentata sia dall’intestatario che da una persona da esso incaricata presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (ci si può rivolgere anche allo STA di una provincia diversa da quella della propria residenza o in cui è iscritto il veicolo).

La documentazione da presentare è la seguente:

  • modulo di richiesta di re-immatricolazione (modello DTT2119), in distribuzione gratuita presso gli STA delle Unità Territoriali ACI (PRA) e della Motorizzazione Civile;
  • modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA (modello NP2) su cui indicare il codice fiscale dell’intestatario. Il modulo si può stampare dal sito dell’ACI o lo si può richiedere gratuitamente presso gli STA o presso gli uffici della Motorizzazione Civile;
  • carta di circolazione;
  • certificato di proprietà;
  • denuncia di smarrimento, furto o distruzione della targa (o delle targhe) resa alle autorità o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia;
  • eventuale targa rimasta;
  • fotocopia del documento d’identità/riconoscimento dell’intestatario. Se in esso non è specificata la residenza dell’intestatario, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza. Se il documento è in lingua straniera, si deve allegare una traduzione in italiano. Se l’intestatario è una persona giuridica (società, ente o associazione), il legale rappresentante deve fornire una dichiarazione sostitutiva che ne attesti la sede. Se l’intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia, è necessario allegare una copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure una copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio, oppure ancora la copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se l’intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino UE residente in Italia, è necessario allegare una copia della carta di soggiorno del familiare di un cittadino UE oppure la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE.

Quanto costa e come si paga

La richiesta di re-immatricolazione/re-iscrizione presenta dei costi fissi, così ripartiti:

  • 27 euro per emolumenti ACI;
  • 32 euro per imposta da bollo per l’iscrizione al PRA;
  • 10,20 euro per diritti DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri);
  • 32 euro per imposta da bollo per la re-immatricolazione;

A questi costi fissi vanno aggiunti alcuni costi variabili, vale a dire il costo della nuova targa (stabilito dal Dipartimento Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, il cui tariffario è consultabile sul Portale dell’Automobilista) e i costi per i versamenti postali.

Da ricordare infine che se per la richiesta ci si rivolge allo STA di una delegazione dell’ACI o di uno Studio di Consulenza Automobilistica (l’agenzia di pratiche auto), oltre ai costi stabiliti per legge bisogna aggiungere la tariffa del servizio di intermediazione.

Come si paga? Se la richiesta viene presentata:

  • allo STA dell’Unità Territoriale ACI: tutte le somme dovute possono essere versate direttamente allo STA al momento della richiesta;
  • allo STA di una delegazione AC o di un’agenzia di pratiche auto: tutte le somme dovute possono essere versate direttamente allo STA. In questo caso però, oltre ai costi della richiesta va aggiunta la tariffa del servizio di intermediazione;
  • allo STA dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile: in questo caso, prima di recarsi allo sportello è necessario versare all’ufficio postale tutte le somme dovute per legge sui conti correnti postali (appositamente previsti) e consegnare allo sportello le relative attestazioni di versamento;

Si può circolare senza targa?

Dopo aver smarrito la targa, la domanda che normalmente assale l’automobilista o il motocilista è se si possa circolare senza.

La risposta è sì, ma a ben precise condizioni. Recita infatti il comma 3 dell’art. 102 del Codice della strada:

«Durante il periodo di cui al comma 2 (quello intercorrente tra la denuncia di smarrimento e la richiesta di re-immatricolazione, ndr) è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria». E (comma 4) devono essere «sempre leggibili».

Sia l’automobilista che il motociclista devono prestare attenzione e seguire alla lettera queste disposizioni perché, in caso contrario, scatterebbe l’illecito.

La targa è infatti il principale elemento di identificazione dei veicoli e una sua eventuale assenza (o contraffazione) impedirebbe alle autorità e ai cittadini di risalire al veicolo e al suo proprietario in caso, ad esempio, di un incidente stradale.

Proprio su questo aspetto, il Codice della strada prevede pene molto severe per chi (volutamente o negligentemente) è inottemperante a queste regole.

Queste le sanzioni a cui si va incontro in caso di violazione:

  • da 84 a 335 euro se in caso di smarrimento (ma anche di sottrazione o distruzione) della targa (o delle targhe) non si presenta denuncia formale alle autorità o si circola con il pannello sostitutivo senza aver presentato la denuncia e/o senza aver fatto richiesta di re-immatricolazione del veicolo;
  • da 41 a 168 euro se si circola con una targa non leggibile (per questo motivo ricordiamo che anche il pannello sostitutivo deve presentare dati chiaramente leggibili);
  • da 1.988 a 7.953 euro se si circola con una targa non propria o contraffatta;
  • da 25 a 99 euro se si circola con una targa non rinfrangente o su cui compaiono iscrizioni, distintive o sigle.

Per quanto riguarda i ciclomotori, la multa per chi circola senza targa va da 65 a 262 euro, mentre quella per chi circola con targa non propria va da 1.549 a 6.197 euro.

A queste sanzioni se ne aggiungono altre (dette “sanzioni accessorie”), che consistono nel ritiro del contrassegno e nel fermo del veicolo per una durata di tre mesi. In caso di recidiva, è prevista anche la confisca del veicolo.

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